Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 24-10-2018
Messaggio n. 3933
OGGETTO: Attività di Vigilanza Documentale. Monitoraggio del Ticket di
licenziamento (art. 2, comma 31, della L. 92/2012). Ulteriori
chiarimenti
L’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede che nei casi di interruzione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal
requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione ASpI (oggi NASpI),
intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una
somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità
aziendale negli ultimi tre anni (cosiddetto contributo di licenziamento).
L’Istituto, al fine di dare corso all’obbligo di legge, ha istituito i codici tipo contribuzione M400
ed M401 (cfr. la circolare n. 44/2013) da esporre, a cura dei datori di lavoro, nel flusso
Uniemens del mese successivo all’evento e, nella denuncia individuale, i codici tipo cessazione
1M ed 1N (cfr. il messaggio n. 4269/2016) al fine di individuare i lavoratori per i quali, nei casi
previsti dalla legge, non ricorre l’obbligo del contributo.
Nello specifico, tra i casi di esonero, la citata legge, al successivo comma 34 dell’articolo 2, ha
previsto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle
costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Per la suddetta ipotesi, pertanto, la condizione di esonero è integrata dalla situazione di fatto
(completamento delle attività e chiusura del cantiere), indipendentemente dalla mancata e/o
errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens.
Tanto premesso, l’Istituto ha avviato l’operazione di verifica e controllo del corretto
assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge attraverso la convocazione e/o emissione della
diffida per le aziende che non hanno provveduto né alla corretta compilazione della denuncia
contributiva né al relativo versamento del contributo.
Con il presente messaggio si chiarisce che per comprovare la condizione di esonero
dell’azienda, in mancanza di altra documentazione idonea a tal fine, il datore di lavoro, o il
rappresentante legale, deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede
legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui
risultino la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del
rapporto di lavoro. Resta ferma la possibilità che, all’atto del licenziamento, il cantiere/sede di
lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale.
Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se
trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata.
In conclusione, in presenza della documentazione sopra descritta, che può essere trasmessa
all’Istituto anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, le Strutture
territoriali provvederanno a chiudere positivamente il tutoraggio, indicando nelle note “pratica
chiusa con documentazione prodotta dall’azienda”, senza la necessità di un nuovo invio di
flussi in sostituzione al solo fine di esporre i codici 1M e 1N. A tal fine le Strutture territoriali,
prima della emissione dell’eventuale diffida, provvederanno a convocare le aziende edili
invitandole a produrre la suddetta documentazione qualora ritenessero non dovuto il
contributo.
Nel caso di diffide già emesse, sempre alle citate condizioni, non va dato corso alle operazioni
di recupero.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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